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Statuto e regolamento di Arbitrato - GEO_CAM

Associazione · Mediazione · Arbitrato · Formazione

GEO-C.A.M.

Consulenti Tecnici·Arbitri·Mediatori

Organismo di mediazione, camera arbitrale ed ente di formazione: professionisti al servizio di cittadini, imprese e professionisti.

Statuto e Regolamento di Arbitrato – GEO-C.A.M.
GEO-C.A.M.Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale

Statuto e Regolamento di Arbitrato

Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” – testo in vigore dal 2 dicembre 2015

Indice
DefinizioniClausole e compromessoStatuto1Istituzione e sede2Scopi3Organi4Il presidente5Il vice presidente6Il Consiglio Arbitrale - composizione e durata7Il Consiglio Arbitrale: attribuzioni8Il Consiglio Arbitrale - riunioni e deliberazioni9La Segreteria Generale10L’Elenco Nazionale Unico degli arbitri11Il segretario della procedura12Modifiche allo statutoRegolamento di arbitratoDisposizioni generali1L'arbitrato amministrato della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”2Norme applicabili3Sede dell’arbitrato4Lingua dell’arbitrato5Deposito e trasmissione degli atti6RiservatezzaGli arbitri7Numero degli arbitri8Nomina degli arbitri9Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti10Incompatibilita’11Accettazione degli arbitri12Dichiaradichiarazione di indipendenza – conferma degli arbitri13Ricusazione degli arbitri14Sostituzione degli arbitriIl procedimento arbitrale15Domanda di arbitrato16Memoria di costituzione e risposta17Intervento volontario dei terzi18Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi19Domande nuove20Termini21Costituzione dell’organo arbitrale22Svolgimento del procedimento23Istruttoria24Consulenza tecnica25Precisazione delle conclusioniIl lodo26Deliberazione, forma e contenuto del lodo27Deposito e comunicazione del lodo28Termine per il deposito del lodo29Lodo parziale e lodo non definitivo30Correzione del lodoCosti del procedimento arbitrale31Costi del procedimento32Liquidazione dei costi33Valore della lite34Deposito cauzionale e conguagli35Mancato pagamentoDisposizioni finali36Conservazione degli atti37Modifiche al regolamentoAllegato: tariffe

Definizioni

Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”
Organismo di attuazione di uno degli scopi dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori, teso a perseguire lo sviluppo e la divulgazione dell’arbitrato quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie.
Consiglio Arbitrale
Organo di governo della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” e di gestione dei procedimenti di arbitrato.
Segreteria Generale
Organo esecutivo della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” deputato alla gestione operativa e degli affari amministrativi della stessa.
Segretario della procedura
Soggetto addetto alla gestione centralizzata dei procedimenti di arbitrato.
Segretario facente funzioni
Soggetto deputato, di concerto con il Segretario, alla gestione dei procedimenti di arbitrato presso le Sezioni distaccate dell’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.
Elenco dei Segretari facenti funzioni
Elenco tenuto dal Consiglio Arbitrale, nel quale sono indicati i nominativi dei soggetti designati nelle sedi periferiche quali Responsabili di Sezione, dotati di specifiche conoscenze procedurali a seguito di partecipazione a corsi dedicati organizzati dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEOC.A.M.”.
Clausola compromissoria
Clausola inserita in un contratto che impone alle parti di risolvere le controversie che possono insorgere dal contratto medesimo, mediante un procedimento di arbitrato.
Accordo compromissorio
Accordo mediante il quale le parti decidono di risolvere la controversia mediante un procedimento di arbitrato.
Arbitrato
Procedimento – rituale o irrituale – finalizzato alla risoluzione di una controversia mediante decisione detta “lodo”.
Lodo
Decisione degli arbitri o dell’arbitro unico, assimilabile ad una sentenza, con il quale si conclude un procedimento di arbitrato.
Arbitrato rituale
Procedimento arbitrale che si svolge secondo le regole dettate dal codice di procedura civile.
Arbitrato irrituale
Procedimento arbitrale che si conclude con una decisione avente efficacia di determinazione contrattuale.
Arbitro
Soggetto incaricato di decidere una controversia mediante pronuncia del lodo.
Collegio arbitrale
Insieme di arbitri - in numero dispari - incaricati di decidere una controversia mediante pronuncia del lodo.
Tribunale Arbitrale
Organo della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” deputato alla pronuncia del lodo, costituito secondo indicazioni delle parti o per decisione del Consiglio Arbitrale dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale; gli Arbitri sono iscritti nell’Elenco Nazionale Unico degli Arbitri tenuto a cura della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.
Elenco Nazionale Unico
Elenco tenuto dal Consiglio Arbitrale, nel quale sono indicati i nominativi degli Arbitri iscritti alla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”, suddivisi per specifiche conoscenze e competenze professionali.
Consulente Tecnico dell’Arbitro – C.T.A.
Soggetto, iscritto all’Albo tenuto presso il Tribunale del distretto di residenza e nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Mediatore - C.T.M. - iscritti all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale “GEOC.A.M.”.

Clausole compromissorie e compromesso

Clausola per arbitro unico

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale GEO-C.A.M e deciderà secondo (diritto o equità) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Clausola per collegio arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto o equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Clausola per arbitrato con pluralità di parti

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto o equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Compromesso arbitrale

I sottoscritti …………………………………………… e …………………………………………………..

premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto …………………………………

convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da (arbitro unico o collegio di tre arbitri), nominato/i in conformità a tale Regolamento di Arbitrato.

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto o equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

………………………, lì ……………………………

firme delle parti ………………………………………….. ………………………………………………..

Statuto della Camera Arbitrale

Art. 1Istituzione e sede

1.Presso la Sede dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.” in Roma, alla via Cavour n. 179/a, è istituita la Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”, organismo operante per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 2 in piena coerenza con gli scopi statutari.

2.La Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” opera oltreché nella sede legale di cui al comma 1, anche presso le Sezioni distaccate dell’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” dislocate nel Territorio Nazionale.

Art. 2Scopi

1.La Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” ha come scopo lo sviluppo e la diffusione dell’arbitrato, come metodo di risoluzione delle controversie.

2.La Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” svolge le seguenti funzioni e servizi:

a)amministra i procedimenti di arbitrato nel rispetto del Regolamento di arbitrato;

b)eroga servizi di arbitrati (rituale o irrituale);

c)promuove la conoscenza e la diffusione dell’arbitrato;

d)a specifica richiesta mette a disposizione delle parti l’Elenco Nazionale Unico degli Arbitri iscritti alla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” per procedimenti di arbitrato non da questa amministrato.

Art. 3Organi

1.Gli organi della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” sono:

a)il Presidente;

b)il Vice-Presidente;

c)il Consiglio Arbitrale;

d)la Segreteria Generale.

Art. 4Il presidente

1.La carica di Presidente della Camera Arbitrale è attribuito ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.”:

2.Il Presidente:

a)convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;

b)vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione del Regolamento di arbitrato;

c)in caso d’urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica del Consiglio Arbitrale medesimo nella prima seduta successiva;

d)esercita le altre funzioni previste dal Regolamento di arbitrato.

Art. 5Il vice presidente

1.Il Vice Presidente della Camera Arbitrale è indicato dal medesimo Consiglio Arbitrale tra i propri componenti, eventualmente nominato a maggioranza di deliberazione.

2.In assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne adempie le funzioni.

3.In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, provvede il Consigliere Segretario.

Art. 6Il Consiglio Arbitrale - composizione e durata

1.Il Consiglio Arbitrale è composto da cinque (5) membri:

-quattro (4) dei quali designati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.” tra i soggetti iscritti all'Associazione stessa;

-uno (1) membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione che assume la carica di Presidente del Consiglio Arbitrale, nominato su indicazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.”.

2.Il Consiglio Arbitrale rimane in carica per la durata di anni quattro (4) dalla sua nomina.

3.In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio Arbitrale, il componente in sua sostituzione viene nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO.C.A.M.” e resta in carica fino alla scadenza del mandato.

4.I componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.” - fatta eccezione per il numero massimo di tre (3) di essi compreso il Presidente - non possono ricoprire l'incarico di componente del Consiglio della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

5.I componenti del Consiglio Arbitrale non possono essere nominati Arbitri nei procedimenti instaurati innanzi alla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

6.Il Consiglio Arbitrale, in via transitoria, avrà durata di anni quattro (4) dall’approvazione di questo regolamento (02/12/2015).

Art. 7Il Consiglio Arbitrale: attribuzioni

1.Il Consiglio Arbitrale:

a)ha competenza su tutte le materie che attengono all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato ed esercita le funzioni previste nel Regolamento di arbitrato, salve le competenze attribuite alla Segreteria Generale;

b)provvede alla formazione, alla tenuta ed alla revisione dell’elenco degli Arbitri, dei C.T.A. e dei Segretari facenti funzione delle procedure;

c)individua ed incarica l'Arbitro tra gli iscritti nell’apposito Elenco Nazionale Unico;

d)decide su istanze di ricusazione e sostituzione degli Arbitri, salvo diversamente disposto dal Regolamento di arbitrato;

e)nei casi d’urgenza adotta i provvedimenti necessari all’amministrazione dei procedimenti arbitrali;

f)in caso di contestazioni tra le parti, determina il valore della controversia;

g)stabilisce e liquida i compensi e le spese anticipate degli Arbitri dei singoli procedimenti arbitrali secondo i valori tabellari in vigore desumibili dall’allegato unico al Regolamento di arbitrato;

h)stabilisce e liquida le indennità di segreteria dei singoli procedimenti arbitrali secondo i valori tabellari in vigore desumibili dall’allegato unico al Regolamento di arbitrato;

i)organizza corsi di formazione, seminari, convegni e ogni altra iniziativa promozionale volta alla conoscenza ed alla diffusione della cultura dell’arbitrato;

l)cura che gli Arbitri applichino e rispettino il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale;

m)predispone compromessi arbitrali e clausole compromissorie tipo;

n)formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;

o)aggiorna e/o modifica il Regolamento di Arbitrato;

p)stabilisce il calendario delle sedute del Consiglio Arbitrale e le modalità per le relative convocazioni;

q)mantiene e sviluppa, ove possibile ed opportuno, i rapporti con altri Enti, Istituzioni pubbliche e private con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali, Organismi nazionali ed internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di attivare, in vari modi la ”funzione arbitrale”;

r)svolge ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

Art. 8Il Consiglio Arbitrale - riunioni e deliberazioni

1.Il Consiglio Arbitrale è convocato dal Presidente; esso si riunisce in ogni caso almeno due volte l’anno.

2.Il Consiglio Arbitrale deve essere convocato entro quindici (15) giorni dalla presentazione alla Segreteria Generale di richiesta del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio.

3.Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di non meno di tre (3) membri, compresi tra essi almeno il Presidente ovvero il Vice Presidente.

4.Il Consiglio Arbitrale decide a maggioranza relativa dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Presidente facente funzioni.

5.Nei casi di necessità e/o urgenza, rimessi alla valutazione del Presidente, il Consiglio Arbitrale potrà deliberare mediante consultazione scritta.

A tal fine il Presidente invierà tramite telefax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo che fornisca la prova dell’avvenuto ricevimento a tutti i componenti il Consiglio una proposta di deliberazione. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione, nonché il testo della decisione che si propone di adottare; ad essa dovranno essere allegati i documenti necessari ad assicurare un’adeguata informazione sull’argomento.

I Consiglieri, nei cinque (5) giorni successivi o nel diverso termine fissato nella proposta, sempre con telefax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo che fornisca la prova dell’avvenuto ricevimento, dovranno far pervenire alla Camera Arbitrale la loro risposta favorevole, contraria o la loro astensione; la mancata risposta equivale a voto di astensione.

La deliberazione mediante consultazione scritta si intenderà approvata ove, nel termine fissato, giungano alla Camera Arbitrale le risposte favorevoli della maggioranza dei componenti il Consiglio; in caso di parità contrariamente a quanto previsto dall’art.8.4 la proposta si intenderà respinta.

Dell’esito della consultazione scritta sarà data notizia a tutti i Consiglieri nella prima riunione successiva.

6.Le deliberazioni di modifica del Regolamento di arbitrato, di decadenza e di ricusazione degli Arbitri, devono essere approvate dalla maggioranza di tre quinti (3/5) dei componenti del Consiglio Arbitrale e non possono essere adottate con consultazione scritta.

Art. 9La Segreteria Generale

1.La Segreteria Generale della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” è diretta dal soggetto nominato Segretario dal Consiglio Arbitrale.

2.L’Ufficio di Segreteria:

a)svolge le funzioni che le sono attribuite dal Regolamento di arbitrato;

b)cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Arbitrale o dei provvedimenti adottati, in via d’urgenza, dal Presidente;

c)è responsabile del corretto svolgimento dell’attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

d)dirige il personale addetto alla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

e)cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Arbitrale;

f)provvede alle relative comunicazioni al Tribunale Arbitrale ed alle Parti;

g)riceve dalle Parti, dal Tribunale Arbitrale, dal Consiglio Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;

h)forma e conserva i fascicoli delle procedure arbitrali;

i)rilascia, su richiesta, alle Parti, al Tribunale Arbitrale e al Consiglio Arbitrale, copia degli atti e copia dei documenti che presso la stessa sono depositati, nonché attestazioni e certificazioni relative alle procedure arbitrali;

l)provvede alla richiesta e riscossione dei costi relativi ai procedimenti arbitrali;

m)assiste i Segretari facenti funzioni nella gestione periferica, presso le Sezioni distaccate dell’O.d.M. Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”, dei procedimenti di arbitrato.

Art. 10L’Elenco Nazionale Unico degli arbitri

1.Presso la Camera Arbitrale è istituito un elenco degli Arbitri, suddiviso per competenze, pubblicato nel sito web dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEOC.A.M.”, alla cui selezione, formazione, tenuta e revisione provvede il Consiglio Arbitrale.

2.Nell’elenco sono iscritti, su domanda, coloro che già iscritti alla Associazione “GEO-C.A.M.” sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)requisiti di qualificazione professionale:

1.professori universitari in discipline giuridiche ovvero avvocati o notai con anzianità di iscrizione di almeno dieci (10) anni, ovvero magistrati in quiescenza e dotati di specifiche conoscenze del Regolamento di arbitrato e della procedura della Camera Arbitrale “GEO-C.A.M.”, acquisite mediante la partecipazione a specifico corso di formazione della durata di ore 5, senza verifica finale, organizzati dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

2.professionisti iscritti ad albi, collegi od ordini professionali con anzianità di iscrizione di almeno cinque (5) anni ed attività professionale in corso, con comprovato esercizio professionale in ambito di arbitrato (produzione di due verbali di procedimenti arbitrali nei quali risulti la nomina ad arbitro) e dotati di specifica formazione acquisita mediante la partecipazione – con valutazione finale positiva - a corso di formazione in materia di arbitrato della durata di ore 20 organizzato dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

3.professionisti iscritti ad albi, collegi od ordini professionali con anzianità di iscrizione di almeno cinque (5) anni ed attività professionale in corso, dotati di specifica formazione acquisita mediante la partecipazione - con valutazione finale positiva - a corso di formazione in materia di arbitrato della durata di ore 40 organizzato dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

4.partecipazione a corso di aggiornamento annuale di 8 ore organizzato dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

b)requisiti di onorabilità:

-non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi ovvero per contravvenzioni di cui al codice penale;

-non avere riportato condanne, anche se non definitive, a pena detentiva superiore a mesi tre (3), ovvero a pena pecuniaria o a multa superiore ad Euro 3.000,00 (tremila/00);

-non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

-non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

-non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione e/o all’avvertimento negli ultimi tre (3) anni.

c)avere in corso di validità polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale che comprenda altresì gli incarichi di arbitro con specifico massimale pari o superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) con obbligo di rinnovo immediato della polizza assicurativa alla scadenza e di trasmissione di attestazione di avvenuto rinnovo alla Segreteria Generale;

d)accettazione Codice Deontologico dell’Arbitro.

5.I soggetti richiedenti, all’atto dell’iscrizione, devono rendere idonea dichiarazione mediante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al soprastante comma 2.

Art. 11Il segretario della procedura

1.

La carica di Segretario è individuata tra i componenti il Consiglio Arbitrale e da quest’ultimo nominato. Qualora si rendesse necessario, per i procedimenti attivati presso le Sezioni distaccate dell’O.d.M. “GEO-C.A.M.”, il Segretario ha facoltà di provvedere alla nomina del Segretario facente funzioni tra gli iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio Arbitrale.

2.Possono essere iscritti a suddetto elenco solo coloro che, iscritti all’Associazione GEO-C.A.M., sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)requisiti di qualificazione professionale:

1.professori universitari in discipline giuridiche ovvero avvocati o notai con anzianità di iscrizione di almeno dieci (10) anni, ovvero magistrati in quiescenza e dotati di specifiche conoscenze del Regolamento di arbitrato e della procedura della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEOC.A.M.” acquisite mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione della durata di ore 5, senza verifica finale esame, organizzati dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

2.professionisti iscritti ad albi, collegi od ordini professionali con anzianità di iscrizione di almeno cinque (5) anni ed attività professionale in corso, dotati di specifiche conoscenze del Regolamento di arbitrato e della procedura della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” acquisite mediante la partecipazione, con valutazione finale positiva, a specifico corso di formazione della durata di ore 20 organizzato dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

3.professionisti iscritti ad albi, collegi od ordini professionali con anzianità di iscrizione di almeno cinque (5) anni ed attività professionale in corso, dotati di specifica formazione acquisita mediante la partecipazione – con valutazione finale positiva - a corso di formazione in materia di arbitrato della durata di ore 40 organizzato dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

4.partecipazione a corso di aggiornamento annuale di 8 ore organizzato dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

5.partecipazione a specifico corso - gratuito - organizzato dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” concernente la gestione delle procedure di arbitrato, da ripetersi annualmente.

b)requisiti di onorabilità:

-non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi ovvero per contravvenzioni di cui al codice penale;

-non avere riportato condanne, anche se non definitive, a pena detentiva superiore a mesi tre (3), ovvero a pena pecuniaria o a multa superiore ad Euro 3.000,00 (tremila/00);

-non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

-non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

-non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione e/o all’avvertimento negli ultimi tre (3) anni.

c)Il Segretario componente il Consiglio Arbitrale ed il Segretario facente funzioni che opera presso la Sezione distaccata dell’O.d.M. “GEO-C.A.M.”, avrà copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale con massimale pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) i cui costi saranno sostenuti a cura della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

3.Il Segretario, e nell’eventualità il Segretario facente funzioni della Sezione distaccata dell’O.d.M. “GEO-C.A.M.” presso la quale è stata radicata la procedura di arbitrato, svolge le seguenti funzioni:

a)partecipa a tutte le riunioni e/o udienze del Tribunale Arbitrale;

b)redige il verbale di udienza;

c)coadiuva il Tribunale Arbitrale nella redazione delle ordinanze e dei lodi;

d)qualora richiesto dalla Segreteria Generale provvede alle relative comunicazioni al Tribunale Arbitrale ed alle Parti;

e)custodisce il fascicolo d'ufficio della procedura arbitrale sino alla definizione della stessa allorquando provvederà a restituirlo alla Segreteria Generale;

f)qualora demandato dalla Segreteria Generale provvede alla richiesta e riscossione dei costi relativi ai procedimenti arbitrali;

g)svolge tutte le funzioni delegate dalla Segreteria Generale nel rispetto del Regolamento di arbitrato.

4.Al Segretario ed al Segretario facente funzione, spetta quale compenso una parte dell’indennità di segreteria di cui alla tabella allegata al Regolamento di Arbitrato, la cui entità sarà determinata insindacabilmente dal Consiglio arbitrale o per esso dal Presidente, di volta in volta, secondo complessità e valore del procedimento.

Art. 12Modifiche allo statuto

1.

Il presente Statuto sarà sottoposto all’approvazione del C.D. dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.”; eventuali modifiche potranno esservi apportate una volta approvate dal suddetto C.D. e dal Consiglio Arbitrale.

Regolamento di arbitrato

Disposizioni generali

Art. 1L'arbitrato amministrato della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”

1.La procedura arbitrale è amministrata dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” se tra le Parti è stata stipulata per iscritto una Convezione Arbitrale che faccia rinvio alla Camera Arbitrale Interprofessionale “GEO-C.A.M.” ovvero al Regolamento di arbitrato della stessa.

2.La volontà delle Parti può risultare anche da un accordo successivo alla stipula della Convezione Arbitrale.

3.Il presente Regolamento è applicato anche nell'ipotesi in cui una sola Parte depositi, presso la Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” o presso le Sezioni distaccate dell’O.d.M. “GEO-C.A.M.”, la domanda di attivazione del procedimento arbitrale con espressa richiesta di applicazione del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” e a tale istanza faccia seguito, entro il termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione, l’accettazione scritta dell’altra Parte o di tutte le altre Parti destinatarie dell'invito. Qualora tale termine decorra infruttuosamente, ovvero la Parte o le Parti destinatarie non provvedano all’accettazione, la procedura arbitrale non potrà avere luogo.

4.La Convezione Arbitrale obbliga tutte le Parti che l’hanno conclusa all’osservanza del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

5.L’eccezione di incompetenza della Camera Arbitrale e/o del Tribunale Arbitrale e/o di inapplicabilità del presente Regolamento debbono essere proposte, a pena di decadenza, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale. Il Consiglio Arbitrale si pronunzierà sulla questione dichiarando la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato avanti la Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEOC.A.M.”.

6.In ogni caso è riservata al Tribunale Arbitrale la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'esistenza, la validità e l'efficacia della Convezione Arbitrale, ivi comprese quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.

7.In qualunque momento del procedimento, se il Tribunale Arbitrale ravvisa nella nomina dei propri componenti la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento ovvero delle stesse disposizioni del Regolamento di arbitrato, pronunzia ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale che assumerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 2Norme applicabili

1.Il procedimento arbitrale è rituale salvo che le Parti non abbiano stabilito per iscritto, nella convenzione di arbitrato ovvero mediante dichiarazione espressa prima della nomina degli Arbitri, di voler definire la controversia mediante arbitrato irrituale o libero.

2.Il procedimento è disciplinato dalle regole previste nel Regolamento di arbitrato vigente al momento di presentazione della domanda, nonché dalle regole stabilite dalle Parti e dal Tribunale Arbitrale, in quanto compatibili con il Regolamento stesso, fermo in ogni caso il rispetto delle norme inderogabili di Legge, del principio del contraddittorio, della parità di trattamento delle Parti e del diritto di difesa.

3.Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo il diritto scelto dalle Parti (nella convenzione di arbitrato ovvero mediante dichiarazione espressa prima della nomina degli Arbitri), salvo le Parti stesse non abbiano scelto espressamente che decida secondo equità.

4.In difetto della concorde indicazione prevista dal precedente comma 3, il Tribunale Arbitrale stabilisce le norme che ritiene applicabili.

Art. 3Sede dell’arbitrato

1.La sede dell’Arbitrato è fissata presso la Sede della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”, ovvero presso le Sedi delle Sezioni distaccate dell’O.d.M. “GEO-C.A.M.”.

2.In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Tribunale Arbitrale, con il consenso di tutte le parti, può statuire che le riunioni o le udienze o gli altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalle suddette sedi.

3.Gli Arbitri, salvo che la Convezione Arbitrale non disponga diversamente, possono deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni alle ordinanze emesse fuori udienza ed al lodo anche disgiuntamente in luoghi diversi dalla Sede. In ogni caso il provvedimento si intende comunque emesso presso la Sede della Camera Arbitrale ed avente data e ora dell’ultima sottoscrizione.

Art. 4Lingua dell’arbitrato

1.La lingua dell’arbitrato è quella italiana, salvo una diversa lingua scelta dalle Parti di comune accordo nella Convezione Arbitrale o successivamente, sino alla nomina degli Arbitri.

2.In difetto di accordo tra le Parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale, con preferenza per la lingua italiana.

3.Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione asseverata nella lingua dell’arbitrato.

Art. 5Deposito e trasmissione degli atti

1.Le Parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria Generale in un originale in formato sia cartaceo che digitale per la Camera Arbitrale, in tante copie quante sono le altre Parti e gli Arbitri. La Segreteria Generale indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli Arbitri non sia ancora definito.

2.La Segreteria Generale trasmette alle Parti, agli Arbitri, ai Difensori, ai Consulenti Tecnici ed ai Terzi ogni atto e comunicazione a loro destinato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, posta elettronica certificata (PEC) e con ogni altro mezzo idoneo che fornisca la prova dell’avvenuta ricezione.

3.Per il rispetto dei termini del Regolamento di arbitrato e/o di quelli dettati dal Tribunale Arbitrale, il deposito degli atti presso la Segreteria deve essere effettuato entro le ore 12:00 del giorno di scadenza o, per il caso di scadenza in giorno festivo o al sabato, entro le ore 12:00 del primo giorno feriale successivo.

Art. 6Riservatezza

1.La Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO.C.A.M.”, il Tribunale Arbitrale, le Parti ed i loro Difensori, i Consulenti Tecnici, sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia e/o informazione relativa al procedimento ed al lodo, fatta, salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto.

2.A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle Parti manifestata nel corso dell’arbitrato.

Gli arbitri

Art. 7Numero degli arbitri

1.Il numero degli Arbitri è stabilito nella Convezione Arbitrale.

2.In assenza di un accordo delle parti sul numero degli Arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire d’ufficio la controversia ad un collegio di tre arbitri, se lo ritiene opportuno per complessità o per valore della controversia medesima.

3.Se la Convezione Arbitrale prevede un Collegio Arbitrale, senza l'indicazione del numero dei membri ovvero con l'indicazione di un numero pari di Arbitri, il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre membri.

Art. 8Nomina degli arbitri

1.Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.

2.Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’Arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell’elenco di cui all’art 10 dello Statuto.

3.Se le parti hanno stabilito di nominare l’Arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’Arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell’elenco di cui al predetto art. 10.

4.Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:

a)ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un Arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l’Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 10 sopra citato;

b)il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati dalle parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell’elenco di cui all’art 10 più volte richiamato .

5.Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale può nominare quale Arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza anche non iscritta nell’elenco di cui all’art. 10 già menzionato, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

Art. 9Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti

Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell’organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l’organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

Art. 10Incompatibilita’

Non possono essere nominati Arbitri:

a.i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione “GEO-C.A.M.”;

b.i componenti del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;

c.i dipendenti ed i revisori dei conti dell'Associazione “GEO-C.A.M.”;

d.tutti coloro che abbiano legami di coniugio ovvero di parentela e/o di affinità entro il quarto grado e/o di convivenza e/o di collaborazione professionale con le parti del procedimento arbitrale, nonché le circostanze previste dall’art. 51 c.p.c..

Art. 11Accettazione degli arbitri

1.Il Consiglio Arbitrale comunica agli Arbitri la loro nomina a mezzo della Segreteria Generale.

2.Gli Arbitri devono trasmettere entro il termine di giorni cinque (5) lavorativi al Consiglio Arbitrale:

-la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento di arbitrato, nonché la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità di cui all'articolo 12 del presente Regolamento di arbitrato e la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale in corso di validità avente massimale uguale o superiore al valore della lite, ovvero di € 500.00,00 (cinquecentomila/00).

-la dichiarazione di rinuncia.

Art. 12Dichiaradichiarazione di indipendenza – conferma degli arbitri

1.Entro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina, gli Arbitri, devono trasmettere alla Segreteria Generale copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale comprensiva della copertura assicurativa per gli incarichi di arbitro in corso di validità avente massimale di € 500.000,00, nonché la dichiarazione di accettazione dell'incarico, del Regolamento di arbitrato, la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità redatta secondo il modello predisposto dalla Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”, specificando:

a.qualunque relazione con le Parti o i loro Difensori rilevante in relazione alla propria imparzialità e indipendenza;

b.qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c.qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;

d.disponibilità ad operare fuori dalla propria città e/o provincia di residenza.

2.La Segreteria Generale trasmette alle Parti o ai loro Difensori le copie delle dichiarazioni di accettazione e di indipendenza rese dagli Arbitri all’indirizzo ove le Parti o i loro Difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) o al numero di fax o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3.Ciascuna Parte può, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, inviare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale in merito agli Arbitri nominati. Decorso tale termine, l’Arbitro o gli Arbitri sono confermati dalla Segreteria Generale se non vi siano osservazioni delle Parti. In caso contrario sulla conferma dell'Arbitro decide il Consiglio Arbitrale nella prima seduta utile.

4.Gli Arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle Parti, dai loro Difensori e dagli altri componenti del Tribunale Arbitrale.

5.In ogni caso un Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato, con lui collabori stabilmente o che eserciti nei suoi stessi locali, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle Parti del procedimento nei tre (3) anni precedenti la dichiarazione di nomina.

Art. 13Ricusazione degli arbitri

1.L’istanza di ricusazione – contenente l’esposizione dei motivi specifici e corredata degli eventuali documenti – deve essere rivolta al Consiglio Arbitrale e deve esser depositata dalle Parti o dai Difensori delle stesse presso la Segreteria Generale entro dieci (10) giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o, successivamente, entro dieci (10) giorni da quando sopravviene la conoscenza del fatto o della circostanza idonei a porre in dubbio l’indipendenza e/o l’imparzialità dell’Arbitro. All’atto del deposito dell’istanza, la Parte istante deve versare in favore della Camera Arbitrale l’importo cauzionale previsto dal tariffario.

1.La Segreteria Generale invia copia dell’istanza di ricusazione con gli eventuali relativi documenti a tutti gli Arbitri e alle altre Parti entro il termine di dieci (10) giorni.

3.Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale, secondo quanto previsto all'art. 8 comma 6 dello Statuto, sentite le Parti e l’Arbitro che ne è destinatario, i quali hanno facoltà di depositare le proprie osservazioni scritte.

4.La proposizione dell’istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura in corso; se l’istanza viene accolta l’attività compiuta dall’Arbitro ricusato o realizzata con il suo concorso è inefficace.

Art. 14Sostituzione degli arbitri

1.L’Arbitro è sostituito nelle seguenti ipotesi:

a.l’Arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;

b.l’Arbitro non è confermato;

c.il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;

d.il Consiglio Arbitrale rimuove l’Arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento di arbitrato o per altro grave motivo;

e.l’Arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio;

f.l’Arbitro non è ricompreso nell’apposito elenco o ne è cancellato;

g.l'Arbitro non ha consegnato alla Segreteria Generale copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale avente massimale di € 500.000,00 o rinnovo della medesima qualora scaduta nel corso del procedimento.

2.In ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1, il Consiglio Arbitrale potrà anche disporre la sospensione del procedimento.

3.Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se la Parte non vi provvede nel termine stabilito dalla convenzione o, in mancanza, dal Consiglio Arbitrale, oppure l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 10 dello Statuto.

4.Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.

5.In caso di sostituzione dell’Arbitro, ad eccezione dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

Il procedimento arbitrale

Art. 15Domanda di arbitrato

1.La domanda di arbitrato, sottoscritta dalla Parte e dal difensore deve contenere:

-il nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale e domicilio delle Parti;

-la dichiarazione della volontà di promuovere l’arbitrato;

-la copia della Convezione Arbitrale;

-la nomina dell’Arbitro, se prevista dalla Convezione Arbitrale;

-l’esposizione dei fatti oggetto della controversia;

-l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;

-l’eventuale indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione;

-la procura al Difensore, se nominato;

-l’indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di telefax ove la Parte o il suo Difensore intendono ricevere le comunicazioni, oppure il domicilio ove le Parti intendano ricevere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la documentazione;

-l’invito all’altra Parte a provvedere, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda, alla designazione dell’Arbitro la cui nomina eventualmente le spetta nonché al deposito delle proprie difese ex art. 16 del presente Regolamento.

2.La domanda deve essere depositata presso la Segreteria Generale della Camera Arbitrale unitamente ai documenti prodotti ed alla dichiarazione di indipendenza sottoscritta dall’Arbitro eventualmente nominato e redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale;

3.La domanda sarà comunicata all’altra Parte, a cura della Segreteria Generale della Camera Arbitrale, ovvero a cura del soggetto che introduce l’arbitrato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite telefax entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvenuto deposito della stessa presso la Segreteria Generale della Camera Arbitrale.

Art. 16Memoria di costituzione e risposta

1.La memoria di risposta deve essere depositata dalla Parte convenuta nel procedimento arbitrale presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato unitamente ai documenti offerti in comunicazione e alla dichiarazione di accettazione e di indipendenza sottoscritta dall’Arbitro eventualmente nominato redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale.

2.La memoria, sottoscritta dalla Parte e dal Difensore se nominato, deve contenere:

-il nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale e domicilio delle parti;

-la dichiarazione di adesione all’arbitrato;

-la copia della Convezione Arbitrale;

-la nomina dell’Arbitro, se prevista dalla convenzione arbitrale;

-le difese, le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito e le eventuali domande riconvenzionali, con l’indicazione del relativo valore economico;

-l’eventuale indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione;

-l’eventuale dichiarazione di chiamata di terzi;

-la procura al difensore, se nominato;

-l’indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di telefax ove la Parte o il suo Difensore intendono ricevere le comunicazioni, oppure il domicilio ove le Parti intendano ricevere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la documentazione;

3.La memoria di risposta sarà comunicata all’altra Parte, a cura della Segreteria Generale della Camera Arbitrale ovvero a cura del soggetto convenuto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite telefax entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvenuto deposito della stessa presso la Segreteria Generale della Camera Arbitrale.

4.Nel caso in cui il convenuto non depositi la propria memoria entro i termini stabiliti l’arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 17Intervento volontario dei terzi

1.Il Terzo che intende intervenire volontariamente nella procedura arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale atto di intervento avente il contenuto di cui all’articolo 16 del presente Regolamento. La Segreteria Generale trasmette l’atto di intervento alle Parti ed agli Arbitri entro il termine di cui all'art. 16 terzo comma. Qualora la domanda proposta con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di efficacia della Convezione Arbitrale, la Segreteria Generale assegna alle Parti ed agli Arbitri un termine non inferiore a venti (20) giorni e non superiore a trenta (30) giorni per esprimere il loro consenso all’intervento del terzo. Ove, entro il termine fissato, non pervenga alla Segreteria Generale il consenso di tutte le Parti e degli Arbitri, la Segreteria Generale avverte il Terzo che il suo intervento è improcedibile dandone contestualmente comunicazione a tutte le Parti ed ai loro Arbitri.

2.È sempre ammesso l’intervento del litisconsorte necessario e quello previsto dal secondo comma dell’Art. 105 c.p.c..

Art. 18Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

1.Il soggetto convenuto può proporre domande riconvenzionali – a pena di decadenza - con la memoria di risposta, indicandone il relativo valore.

2.Se il soggetto convenuto propone domanda riconvenzionale, il soggetto attore può depositare presso la Segreteria Generale una memoria di replica entro il termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della memoria di risposta del convenuto contenente la domanda riconvenzionale. La memoria di replica del soggetto attore sarà comunicata al soggetto convenuto, a cura della Segreteria Generale della Camera Arbitrale ovvero a cura del soggetto attore medesimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite notificazione mediante Ufficiale Giudiziario entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvenuto deposito della stessa presso la Segreteria Generale della Camera Arbitrale.

3.Qualora la chiamata in causa di Terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata - a pena di decadenza - dal soggetto convenuto con la memoria di risposta ovvero dal soggetto attore con la memoria di replica alla memoria di costituzione del convenuto. La Segreteria Generale, ovvero la Parte chiamante (convenuto o attore), dovrà trasmettere la memoria di risposta, ovvero la memoria di replica, al Terzo chiamato in causa entro trenta (30) giorni decorrenti dalla data del deposito della memoria di risposta o della memoria di replica presso la Segreteria Generale. Al Terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche gli stessi termini e modalità previste per il convenuto all’art. 16.

Art. 19Domande nuove

1.Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a.la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, ed il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;

b.la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

2.In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente – nel rispetto del diritto di difesa - alle altre Parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all’uopo congrui termini.

Art. 20Termini

1.I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Tribunale Arbitrale debbono considerarsi a pena di decadenza, salvo diversamente disposto dal Regolamento o stabilito dal provvedimento che li fissa.

2.Il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale possono prorogare o rinnovare i termini da ciascuno di essi fissati, nonché rimettere le Parti in termini, ove ritengano sussistente un grave e giustificato motivo ovvero nel caso in cui tutte le Parti lo richiedano espressamente.

3.Il Tribunale Arbitrale può prorogare i termini che ha fissato ove ritenga sussistere un comprovato giustificato motivo per causa non imputabile alla Parte richiedente la proroga.

4.Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

5.Il decorso dei termini è sospeso per regolamento dal 01 agosto al 31 Agosto e dal 23 dicembre al 07 gennaio compresi.

Art. 21Costituzione dell’organo arbitrale

1.La Segreteria Generale, dopo che sono stati versati i depositi di cui all'articolo 34 del presente Regolamento di arbitrato, provvede a trasmettere agli Arbitri designati le copie degli atti e dei documenti depositati dalle Parti.

2.La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene alla prima udienza, che gli Arbitri fissano entro trenta (30) giorni successivi al ricevimento dei fascicoli di cui al comma 1, con facoltà di proroga da parte della Segreteria Generale per giustificati motivi. La data dell’udienza viene comunicata dalla Segreteria Generale alle Parti con un preavviso di almeno dieci (10) giorni lavorativi secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento di arbitrato.

3.La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità ed i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Con il medesimo verbale, il Tribunale Arbitrale designa il Segretario della Procedura Arbitrale scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 11 dello Statuto.

4.Se ha luogo la sostituzione di Arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Camera Arbitrale consegna ai nuovi Arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 22Svolgimento del procedimento

1.Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria Generale e comunicate alle Parti con un preavviso di almeno dieci (10) giorni lavorativi. Le comunicazioni sono operate in conformità all’art. 5 comma 2 del Regolamento. Le Parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentati con i necessari poteri ed essere assistite da Difensori muniti di procura.

2.Se una Parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

3.Il Tribunale Arbitrale può in ogni momento del procedimento tentare la conciliazione delle Parti, anche invitandole a rivolgersi presso l’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un tempo massimo di novanta (90) giorni, salvo diverso accordo delle Parti.

4.In ogni caso è facoltà del Tribunale Arbitrale convocare le Parti personalmente per tentare la conciliazione. In tal caso le Parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale informato sui fatti della lite ed il Tribunale Arbitrale ha facoltà di interrogarle liberamente.

5.Il Tribunale Arbitrale non può concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari.

6.Il Tribunale Arbitrale investito della decisione di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi. Se, invece, più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione, se lo ritiene opportuno ai fini della decisione.

7.Sulla riunione o la separazione dei procedimenti, il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza con ordinanza che può essere sottoscritta anche dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale, senza che sia necessaria la conferenza personale. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

8.Nel caso di rinuncia agli atti anche a seguito di transazione, le Parti ne danno immediata comunicazione alla Segreteria Generale, esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare il lodo.

Art. 23Istruttoria

1.Il Tribunale Arbitrale provvede all’istruttoria della vertenza con tutti i mezzi di prova richiesti dalle Parti ritenuti ammissibili ovvero ammessi d'ufficio, assumendo le prove secondo le modalità che ritiene opportune.

2.Alla convocazione del teste per l’udienza fissata per la sua audizione deve provvedere a pena di decadenza la Parte che ne ha interesse entro il termine di sette (7) giorni antecedenti l'udienza fissata per l'esperimento della prova testimoniale, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di disporre altrimenti per giustificato motivo.

Art. 24Consulenza tecnica

1.Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più Consulenti Tecnici da scegliersi fra i soggetti iscritti agli albi dei consulenti tecnici d’Ufficio presso i Tribunali. Il Consulente Tecnico del Tribunale Arbitrale ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli Arbitri.

2.Se sono nominati Consulenti Tecnici dal Tribunale Arbitrale, le Parti possono nominare propri Consulenti Tecnici.

3.Il Consulente Tecnico del Tribunale Arbitrale deve consentire alle Parti e ai Consulenti Tecnici di Parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali che debbono essere svolte in contraddittorio.

4.L’entità dei compensi dei Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale Arbitrale è liquidata dal Tribunale Arbitrale medesimo ed al suo pagamento sono tenute le Parti in solido salvo diversa disposizione del Tribunale Arbitrale.

Art. 25Precisazione delle conclusioni

1.Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale invita le Parti alla precisazione delle conclusioni; allo stesso modo procede il Tribunale Arbitrale qualora ritenga il procedimento maturo per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova.

2.Il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, può fissare un termine per il deposito delle memorie conclusionali, delle memorie di replica e/o fissare un’udienza per la discussione orale finale.

3.Dopo la precisazione delle conclusioni, non è più consentito alle Parti proporre o modificare le domande e le eccezioni proposte, né produrre nuovi documenti o formulare nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

4.I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare un lodo parziale.

Il lodo

Art. 26Deliberazione, forma e contenuto del lodo

1.Il lodo è deliberato a maggioranza degli Arbitri con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale ma può essere sottoscritto anche solo dalla maggioranza di essi, in tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto dell’Arbitro che non sottoscrive e la relativa motivazione. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

a.l’indicazione degli Arbitri, delle Parti, dei loro Difensori;

b.l’indicazione della convenzione arbitrale;

c.l’indicazione della Sede dell’arbitrato;

d.l’indicazione delle conclusioni delle Parti;

e.l’esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;

f.il dispositivo;

g.la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti. Le sottoscrizioni possono avvenire in tempi diversi, secondo quanto anche disposto dall'art. 3 comma 3 del presente Regolamento di arbitrato e di ognuna deve essere indicata la data.

Art. 27Deposito e comunicazione del lodo

1.Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le Parti più due (2).

2.La Segreteria Generale trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro dieci (10) giorni dal deposito secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 28Termine per il deposito del lodo

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro la scadenza del termine di centoottanta (180) giorni dalla sua costituzione, salvo diverso accordo delle Parti nella convenzione arbitrale.

In ogni caso il Consiglio Arbitrale può prorogare il termine per il deposito del lodo, per un periodo non superiore a centoottanta (180) giorni:

-nei casi di cui all’Art. 820 comma 4, c.p.c., e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi;

-su istanza motivata di una delle Parti o del Tribunale Arbitrale, sentite le altre Parti. Resta ferma la possibilità di proroghe richieste congiuntamente dalle parti, anche oltre il limite temporale di cui sopra, nel qual caso, la proroga è disposta dalla Segreteria Generale che ne da comunicazione agli Arbitri e alle Parti.

Art. 29Lodo parziale e lodo non definitivo

1.Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie di cui al procedimento arbitrale.

2.Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ed in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

3.Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

4.Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli Arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.

5.Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento di arbitrato sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale può contenere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle Parti, definisce la controversia.

Art. 30Correzione del lodo

L’istanza di correzione di errore materiale deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del lodo. Il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, decide con provvedimento entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’istanza.

Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle Parti.

Costi del procedimento arbitrale

Art. 31Costi del procedimento

1.I costi di ciascun procedimento arbitrale sono composti da:

a.indennità della Camera Arbitrale;

b.compenso del Tribunale Arbitrale;

c.compenso dei Consulenti Tecnici dell’Arbitro;

d.rimborsi spese della Camera Arbitrale e degli Arbitri;

e.rimborsi spese dei Consulenti Tecnici dell’Arbitro.

2.Le indennità della Camera Arbitrale comprendono l’attività che ciascun organo della Camera Arbitrale (Consiglio Arbitrale, Segreteria Generale, Segretario del procedimento arbitrale) svolge per la gestione e l’amministrazione dei procedimenti arbitrali; il ricevimento, la conservazione e la trasmissione degli atti secondo le modalità previste dal presente Regolamento; la gestione delle udienze nei propri locali.

3.I compensi del Tribunale Arbitrale comprendono tutte le attività svolte dal Tribunale Arbitrale dalla sua costituzione e fino al deposito del lodo definitivo o all’estinzione del procedimento; i compensi sono al netto delle spese anticipate da comprovare mediante produzione di documenti giustificativi.

4.I compensi dei Consulenti Tecnici dell’Arbitro sono determinati dal Tribunale Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto dei parametri di mercato e della tariffa prevista per Consulenti Tecnici e Periti per lo svolgimento d’incarichi per l’Autorità Giudiziaria e di ogni altra circostanza. La misura degli acconti richiesti dai Consulenti Tecnici di ufficio è fissata dal Tribunale Arbitrale tenuto conto della complessità dell’incarico e del valore della controversia.

5.Le spese di cui al primo comma lettera d) ed e) sono quelle, provate dai relativi documenti di spesa, il cui rimborso viene richiesto dagli Arbitri, dal Segretario del procedimento arbitrale, dal Consulente Tecnico dell’Arbitro e che il Consiglio Arbitrale ritiene dovute.

6.Costituiscono in ogni caso voci specifiche di spesa, non comprese nei compensi della Camera Arbitrale e sono oggetto di rimborso, le seguenti attività:

a.riproduzione, su richiesta del Tribunale Arbitrale, da parte del Consulente Tecnico dell’Arbitrio o delle Parti, di atti e di documenti depositati;

b.regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti;

c.registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri, ove preventivamente chiesti;

d.servizi di interpretariato e di traduzione;

e.servizi di audio e videoconferenza;

f.trasferta del personale della Segreteria Generale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai locali della Camera Arbitrale.

7.Le Parti sono responsabili solidalmente per il pagamento dei costi del procedimento arbitrale siccome previsti al comma 1 del presente articolo.

Art. 32Liquidazione dei costi

1.La liquidazione dei costi del procedimento è disposta, prima del deposito del lodo, dal Consiglio Arbitrale che, sentiti gli Arbitri, stabilisce anche l’eventuale ripartizione del compenso spettante ai singoli componenti del Tribunale Arbitrale.

2.Le indennità della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo la Tariffa in vigore alla data di avvio del procedimento. Al momento della presentazione presso la Segreteria Generale della domanda di arbitrato, sono dovuti dalla parte che presenta la domanda Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni Euro 10.000,00 (diecimila/00) di valore della controversia o frazione con un minino di euro 400,00. Lo stesso importo è dovuto dal soggetto convenuto in caso di presentazione di domanda riconvenzionale nell’arbitrato. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato, l’importo delle indennità da versare è provvisoriamente fissato dalla Segreteria Generale sulla base di un valore presunto di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

3.I compensi del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore della controversia, secondo le Tariffe in vigore alla data di avvio del procedimento. Nella determinazione dei compensi del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Su richiesta del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale può accordare agli Arbitri acconti commisurati al valore dell’incarico ed al lavoro fino a quel momento svolto, non superiori in ogni caso al minimo della Tariffa.

4.In casi di conclusione anticipata del procedimento, valutata l’effettiva attività svolta, possono essere determinati compensi inferiori alla Tariffa.

5.Il provvedimento di liquidazione dei costi del procedimento è comunicato dalla Segreteria Generale alle Parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere dei costi tra le Parti, ferma la loro responsabilità solidale nei confronti della Camera Arbitrale e del Tribunale Arbitrale.

6.Agli Arbitri ed ai Consulenti Tecnici dell’Arbitro sarà trattenuta la percentuale del 15% degli onorari e dei compensi, che saranno imputati alla Sede della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”.

Art. 33Valore della lite

1.Il valore della controversia ai fini della definizione dei costi del procedimento è stabilita dal Consiglio Arbitrale sulla base del valore di tutte le domande formulate dalle Parti. Nel caso di domande formulate in via subordinata, ai fini del valore della controversia si considera la sola domanda formulata in via principale.

2.Il Consiglio Arbitrale può definire un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti, ovvero valori di controversia diversi in ragione del valore delle diverse domande formulate dalle Parti.

3.Se il valore delle domande non è determinato né determinabile provvede il Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenuto conto delle eventuali indicazioni del Tribunale Arbitrale.

4.Se una Parte nel corso del procedimento modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

Art. 34Deposito cauzionale e conguagli

1.La Segreteria Generale richiede alle Parti un versamento a titolo di deposito cauzionale non produttivo di interessi a garanzia della copertura dei costi del procedimento, salvo conguaglio in corrispondenza delle liquidazioni successive secondo le disposizioni che seguono, fissando un termine per i relativi depositi.

2.Nel corso del procedimento la Segreteria Generale può richiedere alle Parti l’integrazione del deposito cauzionale infruttifero in relazione all’attività svolta o alla variazione del valore della controversia, fissando un termine per i relativi depositi.

3.Il saldo dei costi del procedimento viene richiesto dalla Segreteria Generale alle Parti nella misura della liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale, fissando un termine per i relativi versamenti comunque antecedente alla data del deposito del lodo.

4.Se è stato definito un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti, gli importi degli acconti e del saldo sono richiesti a tutte le Parti in uguale misura.

5.Se sono stati definiti valori di controversia diversi in ragione del valore delle diverse domande formulate dalle Parti, gli importi degli acconti e quelli del saldo sono richiesti a ciascuna Parte per l’intero in relazione alle sue domande.

6.Rimane ferma, in ogni caso, la responsabilità solidale delle Parti per il pagamento degli acconti e del saldo dei costi del Procedimento come previsti dall'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 35Mancato pagamento

1.Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria lo richiede all’altra Parte secondo il principio di solidarietà di cui all’Art. 814 c.p.c. e fissa un termine per il pagamento.

2.In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, dandone comunicazione alle Parti ed agli Arbitri secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l’adempimento.

3.Decorsi due (2) mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, dandone comunicazione alle Parti ed agli Arbitri secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.

Disposizioni finali

Art. 36Conservazione degli atti

1.La Segreteria Generale restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro centoottanta (180) giorni dalla definizione del processo arbitrale.

2.Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria Generale per dieci (10) anni.

3.Su richiesta di Parte, la Segreteria Generale può rilasciare copie conformi all’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa mediante autenticazione notarile, previo versamento a cura del richiedente del relativo corrispettivo e dei costi di segreteria.

Art. 37Modifiche al regolamento

1.Il presente Regolamento di arbitrato annulla e sostituisce con decorrenza dal 02/12/2015 il Regolamento Arbitrale presentato ai Soci in occasione dell’Assemblea degli Iscritti tenutasi in Roma il 24/09/2014.

2.Le modifiche al presente Regolamento debbono essere approvate dal Consiglio Arbitrale con la maggioranza prevista dall'art. 8 comma 6 dello Statuto e ratificate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.”.

3.Le modifiche avranno efficacia immediata e si applicheranno alle sole procedure incardinate in epoca successiva alla loro approvazione.

4.Le modifiche, in ogni caso, non potranno influire sui procedimenti arbitrali in corso.

Allegato unico – Tabella delle indennità e degli onorari dei procedimenti

Scaglione di valore della controversia (€)Indennità segreteria (€)50% Sede C.A.I.N. · 50% Sezione O.d.M.Onorario arbitro unico (€)min. – max.Onorario collegio arbitrale (€)min. – max.
Fino a 25.000400600 – 1.5001.600 – 3.800
25.001 – 50.0008001.500 – 2.5003.800 – 6.000
50.001 – 100.0001.2002.000 – 3.6004.800 – 9.600
100.001 – 250.0002.4003.600 – 8.0009.600 – 20.000
250.001 – 500.0004.0008.000 – 16.00020.000 – 40.000
500.001 – 1.000.0006.40016.000 – 24.00040.000 – 60.000
1.000.001 – 2.500.0009.60024.000 – 40.00060.000 – 96.000
2.500.001 – 5.000.00014.40040.000 – 64.00096.000 – 144.000
5.000.001 – 10.000.00020.00064.000 – 80.000144.000 – 200.000
10.000.001 – 25.000.00028.00080.000 – 104.000200.000 – 256.000
25.000.001 – 50.000.00038.400104.000 – 144.000256.000 – 336.000
50.000.001 – 100.000.00056.000144.000 – 184.000336.000 – 440.000
Oltre 100.000.00056.000 + 0,1% sull’eccedenza di € 100.000.000, fino a un massimo di € 120.000184.000 + 0,05% sull’eccedenza di € 100.000.000440.000 + 0,12% sull’eccedenza di € 100.000.000

Gli importi sono espressi in migliaia di €, al netto di oneri previdenziali e fiscali e delle spese documentate.

I sopra indicati onorari sono complessivi e, quindi, da suddividersi tra le parti e tra gli arbitri.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito delle somme nel conto corrente che sarà indicato dalla Segreteria Generale.

PAGAMENTI SICURI:

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