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Organismo di mediazione n. 922: procedura, sedi e costi - GEO_CAM

Associazione · Mediazione · Arbitrato · Formazione

GEO-C.A.M.

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Organismo di mediazione, camera arbitrale ed ente di formazione: professionisti al servizio di cittadini, imprese e professionisti.

Mediazione

Mediazione e Organismi

L’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M. è presente sul territorio nazionale con sezioni distaccate presso i Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati, sedi territoriali e sedi circondariali.

  • N. 922 del registroOrganismo abilitato a svolgere la mediazione
  • Sezioni distaccatePresso i Collegi Geometri e Geometri Laureati
  • Domanda via e-mailAlle Sezioni o direttamente all’Organismo

Procedura

Come avviare una mediazione

L’Organismo di Mediazione (ODM) GEO-C.A.M. è organizzato in Sezioni Distaccate, Sedi Territoriali e Sedi Circondariali.

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Sezioni Distaccate

Si trovano presso i Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati.

Sedi Territoriali e Circondariali

Si trovano presso altri enti o sedi.

Indirizzo e-mail dell’Organismo: organismodimediazionegeocam@geo-cam.it

Per saperne di più

Che cos’è la mediazione

Per descrivere la mediazione civile e commerciale facciamo riferimento alle informazioni ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia, autorità competente per la tenuta del registro e la vigilanza sugli organismi di mediazione.

In questa pagina
  1. Cos’è la mediazione civile
  2. Disciplina normativa italiana
  3. Caratteristiche dell’istituto
  4. Tipologie di mediazione
  5. La figura del mediatore
  6. Costi e benefici fiscali
  7. Statistiche
  8. Perché la mediazione conviene

Avviso. I contenuti di questa sezione hanno carattere puramente divulgativo e sono redatti sulla base della normativa vigente alla data di pubblicazione. Per procedure, costi e disposizioni vigenti fanno fede la normativa e il Regolamento dell’Organismo. Per le regole e le tariffe in vigore consulta il Regolamento o scrivi a organismodimediazionegeocam@geo-cam.it.

Cos’è la mediazione civile

La mediazione civile e commerciale è uno strumento alternativo alla causa in tribunale che consente a due o più parti di cercare una soluzione condivisa a una controversia con l’assistenza di un mediatore imparziale e indipendente.

Il mediatore non decide chi ha ragione o torto, ma aiuta le parti a comunicare, individuare i rispettivi interessi e valutare possibili accordi che soddisfino entrambe le esigenze.

La procedura si svolge in modo riservato, con tempi generalmente più rapidi e costi più contenuti rispetto a un giudizio ordinario. Se le parti raggiungono un accordo, questo viene formalizzato in un verbale: se è sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo; negli altri casi è necessaria l’omologazione con decreto del presidente del tribunale.

La mediazione può essere condizione di procedibilità per le materie individuate dalla legge, essere disposta dal giudice oppure essere scelta volontariamente dalle parti.

Disciplina normativa italiana

In Italia la mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con cui è stata recepita la direttiva europea 2008/52/CE. Il decreto distingue la mediazione, intesa come il procedimento volto alla risoluzione di una lite, dalla conciliazione, intesa come il risultato di tale procedimento. Un ruolo storico è stato svolto dalle Camere di Commercio (legge n. 580/1993) e dal sistema di conciliazione promosso da Unioncamere.

Con la sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, l’obbligatorietà della mediazione. L’istituto è stato reintrodotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, e oggi è stabilmente previsto per le materie elencate dalla legge.

Le riforme più recenti

  • Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), applicabile alla mediazione dal 30 giugno 2023: ha ampliato le materie obbligatorie, ha eliminato il vecchio incontro “filtro” di programmazione, ha previsto la partecipazione personale delle parti con l’assistenza dell’avvocato, ha rafforzato la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), ha disciplinato la mediazione telematica e ha introdotto nuovi incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello Stato.
  • D.M. 24 ottobre 2023, n. 150: ha abrogato il D.M. 180/2010 e ha riscritto le regole su registro degli organismi, formazione dei mediatori e indennità. Si applica alle domande presentate dal 15 novembre 2023.
  • Decreto correttivo (D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216), in vigore dal 25 gennaio 2025: ha portato la durata della mediazione da tre a sei mesi, ha precisato la disciplina della mediazione telematica e degli incontri da remoto e ha esteso il termine entro cui il giudice può demandare le parti in mediazione, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.
  • Legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026: per favorire la partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla mediazione, limita ai soli fatti commessi con dolo la responsabilità erariale dei funzionari che concludono accordi conciliativi.

Caratteristiche dell’istituto

La mediazione civile, chiamata in ambito internazionale anche “facilitation” o “conciliation”, è una forma di Alternative Dispute Resolution (ADR) ed è uno degli strumenti con cui l’ordinamento punta a ridurre il carico dei tribunali.

Il mediatore, soggetto professionale, qualificato e imparziale, assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole e può formulare una proposta di risoluzione, ma non ha alcun potere di emettere decisioni vincolanti: il controllo sul contenuto dell’accordo resta alle parti.

La procedura è informale e riservata: il mediatore può ad esempio ascoltare le parti anche separatamente, senza che vengano meno le garanzie di equo bilanciamento delle rispettive posizioni.

È una procedura rapida: ha una durata di sei mesi dal deposito della domanda, prorogabile con accordo scritto delle parti per periodi non superiori a tre mesi. Quando la mediazione è disposta dal giudice la proroga è ammessa una sola volta, per ulteriori tre mesi. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.

Gli incontri possono svolgersi in presenza oppure in modalità telematica, e ciascuna parte può partecipare da remoto anche quando la mediazione si svolge in presenza.

Tipologie di mediazione

La mediazione civile e commerciale si distingue in quattro tipologie:

  • mediazione volontaria;
  • mediazione demandata dal giudice;
  • mediazione obbligatoria;
  • mediazione da clausola contrattuale.

La mediazione volontaria è rimessa alla volontà delle parti, libere di farvi ricorso, di prospettare le soluzioni che ritengono più idonee, di abbandonare la procedura e di decidere se e come sottoscrivere un accordo.

La mediazione demandata (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010) si ha quando il giudice, anche in appello, valutate la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione. L’ordinanza può essere emessa fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, e rende la mediazione condizione di procedibilità della domanda.

La mediazione è obbligatoria in materia di:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • contratto d’opera
  • contratto di rete
  • contratto di somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura

In questi casi chi intende agire in giudizio deve prima tentare la mediazione. Le parti partecipano personalmente, assistite dall’avvocato, che deve informarle per iscritto della possibilità di avviare la mediazione e delle relative agevolazioni fiscali. In caso di impossibilità a partecipare, la parte può farsi rappresentare da un delegato a conoscenza dei fatti e munito dei poteri per conciliare. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può avere conseguenze nel successivo giudizio. Se la mediazione non è stata tentata, il giudice assegna un termine per avviarla.

La mediazione da clausola contrattuale si ha quando un contratto, uno statuto o un atto costitutivo prevede di tentare la mediazione prima di agire in giudizio.

La figura e il ruolo del mediatore

Il corretto svolgimento della mediazione dipende dalla competenza del mediatore, garantita dalla sua imparzialità e professionalità. Il mediatore non deve limitarsi a “essere” imparziale, ma deve anche “apparire” tale, e sottoscrive una dichiarazione di imparzialità e indipendenza all’inizio della procedura.

La mediazione è affidata a organismi pubblici o privati iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che ne verifica i requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza e vigila sul loro operato. Anche la formazione dei mediatori si svolge presso enti iscritti in un apposito elenco ministeriale.

Requisiti per essere inseriti negli elenchi di un organismo (D.M. 150/2023)

  • laurea magistrale o a ciclo unico; per gli iscritti a un ordine o collegio professionale è sufficiente la laurea triennale;
  • corso di formazione di almeno 80 ore, con prova finale, e tirocinio assistito in almeno dieci mediazioni;
  • per chi non ha una laurea giuridica magistrale, anche un corso di approfondimento giuridico di almeno 14 ore;
  • possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Per mantenere l’iscrizione

  • frequentare, per ogni biennio, corsi di aggiornamento per almeno 18 ore.

Per la nomina del mediatore l’organismo applica i criteri del proprio Regolamento, che assicurano competenza specifica e rotazione degli incarichi; le parti possono anche indicare concordemente un mediatore tra quelli dell’elenco. Quando la materia lo richiede, il mediatore può essere affiancato da co-mediatori o da esperti.

Restano ferme eventuali ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti ministeriali.

Costi e benefici fiscali

I costi della mediazione

Le indennità di mediazione sono determinate secondo la normativa vigente e la tabella allegata al Regolamento dell’Organismo.

L’importo varia in base al valore della controversia e comprende le spese di avvio e le spese di mediazione (che includono il compenso del mediatore), oltre alle eventuali spese vive documentate. Per le materie obbligatorie e per la mediazione demandata dal giudice sono previste riduzioni.

Consulta la tabella delle spese

I benefici fiscali

Chi avvia una mediazione presso un organismo iscritto al registro del Ministero può contare su queste agevolazioni:

  • esenzione da bolli, tasse e spese per tutti gli atti e i documenti del procedimento;
  • esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo fino a € 100.000 di valore; oltre tale soglia l’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente;
  • credito d’imposta sulle indennità versate all’organismo, fino a € 600 se si raggiunge l’accordo e fino a € 300 in caso contrario, entro un limite annuo di € 2.400 per le persone fisiche e di € 24.000 per le persone giuridiche;
  • nelle materie obbligatorie e nella mediazione demandata, credito d’imposta anche sul compenso dell’avvocato, nei limiti previsti dalla legge;
  • nella mediazione demandata, credito d’imposta sul contributo unificato versato (fino a € 518) se il giudizio si estingue grazie all’accordo;
  • patrocinio a spese dello Stato, nelle materie obbligatorie e nella mediazione demandata, per chi ne ha i requisiti.

Statistiche

Per monitorare la rilevanza dell’istituto e la qualità degli organismi di mediazione italiani, la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia raccoglie i dati di tutti gli organismi pubblici e privati e ne pubblica periodicamente le statistiche relative ai risultati.

Perché la mediazione conviene

Anche quando è obbligatoria, la mediazione è un’occasione concreta per chiudere la lite in modo più semplice ed economico. Ecco i principali vantaggi.

  • Tempi rapidi. La procedura dura al massimo sei mesi, prorogabili per accordo delle parti: un tempo molto inferiore a quello di un giudizio ordinario.
  • Costi contenuti e prevedibili. Le indennità sono determinate in base al valore della lite secondo tabelle ufficiali, quindi note fin dall’inizio. Se il primo incontro non porta a proseguire, non sono dovuti ulteriori costi oltre a quelli già versati.
  • Agevolazioni fiscali. Atti esenti da bolli e tasse, verbale esente da imposta di registro fino a € 100.000 e credito d’imposta sulle indennità e, in alcuni casi, sul compenso dell’avvocato.
  • Riservatezza. Quanto emerge durante la mediazione resta riservato e, salvo il consenso della parte interessata, non può essere utilizzato nell’eventuale giudizio successivo.
  • Soluzioni su misura. Sono le parti a decidere il contenuto dell’accordo, che può andare oltre ciò che un giudice potrebbe riconoscere, tenendo conto degli interessi reali di ciascuno.
  • Rapporti preservati. Il dialogo guidato da un terzo imparziale riduce lo scontro e aiuta a mantenere i rapporti, a cominciare da quelli con vicini, condòmini, clienti, fornitori e familiari.
  • Accordo con valore legale. Il verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo; negli altri casi è omologato dal presidente del tribunale.
  • Mediatore qualificato. Il mediatore è imparziale, formato con un percorso specifico e opera presso organismi vigilati dal Ministero della Giustizia.
  • Flessibilità. Si può partecipare anche da remoto, con risparmio di tempo e spese di trasferta.
  • Nessuna rinuncia alla tutela giudiziaria. Se l’accordo non si raggiunge, le parti restano libere di agire in giudizio.

Per approfondimenti consultare il Ministero della Giustizia, il D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dal D.Lgs. 216/2024, e il D.M. 150/2023.

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Scarica la modulistica e invia la domanda a una delle Sezioni Distaccate o direttamente all’Organismo.

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