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Organismo di mediazione n. 922: procedura, sedi e costi - GEO_CAM

Associazione · Mediazione · Arbitrato · Formazione

GEO-C.A.M.

Consulenti Tecnici·Arbitri·Mediatori

Organismo di mediazione, camera arbitrale ed ente di formazione: professionisti al servizio di cittadini, imprese e professionisti.

Mediazione

Mediazione e Organismi

L’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M. è presente sul territorio nazionale con sezioni distaccate presso i Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati, sedi territoriali e sedi circondariali.

  • N. 922 del registroOrganismo abilitato a svolgere la mediazione
  • Sezioni distaccatePresso i Collegi Geometri e Geometri Laureati
  • Domanda via e-mailAlle Sezioni o direttamente all’Organismo

Procedura

Come avviare una mediazione

L’Organismo di Mediazione (ODM) GEO-C.A.M. è organizzato in Sezioni Distaccate, Sedi Territoriali e Sedi Circondariali.

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Sezioni Distaccate

Si trovano presso i Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati.

Sedi Territoriali e Circondariali

Si trovano presso altri enti o sedi.

Indirizzo e-mail dell’Organismo: organismodimediazionegeocam@geo-cam.it

Per saperne di più

Che cos’è la mediazione

Per descrivere cosa sono la mediazione e gli organismi, ci siamo affidati all’enciclopedia per eccellenza: Wikipedia. Questo è quello che si legge a riguardo della mediazione civile.

In questa pagina
  1. Cos’è la mediazione civile
  2. Disciplina normativa italiana
  3. Caratteristiche dell’istituto
  4. Tipi e tipologie
  5. La figura del mediatore
  6. Costi e benefici fiscali
  7. Statistiche
  8. Altri istituti di conciliazione

Informazioni divulgative. Il testo che segue è tratto da Wikipedia e potrebbe non riflettere le ultime modifiche di legge. Per le regole e le tariffe in vigore fai riferimento al Regolamento dell’Organismo o scrivi a organismodimediazionegeocam@geo-cam.it.

Cos’è la mediazione civile

La mediazione civile è un istituto giuridico avente ad oggetto attività di mediazione ed intermediazione in materia di controversie civili tra privati.

È anche detta negoziazione a tre, attività dove un terzo imparziale (chiamato Mediatore) aiuta due o più parti di una controversia a raggiungere un accordo (che può essere di varia natura) che risulti vantaggioso per ciascuna delle parti, attraverso varie tecniche di comunicazione e negoziazione, che servano ad aprire e/o migliorare il dialogo o l’empatia tra i contendenti.

È differentemente normato nel mondo: l’Unione europea ha richiesto agli stati membri di dotarsi di apposita normativa ai fini del recepimento della direttiva dell’Unione Europea 2008/52/CE relativamente alla materia civile e commerciale.

Disciplina normativa italiana

In Italia la mediazione civile è stata introdotta con il D. Lgs. n. 28/2010, che ha introdotto molteplici novità rispetto all’istituto della conciliazione.

Prima, nell’ordinamento italiano, il termine “mediazione” era utilizzato per indicare l’informale gestione dei conflitti posta in essere da terzi imparziali, in controversie di natura familiare, sociale, scolastica, penale, di comunità o interculturale, nonostante il rischio di confusione con l’omonimo istituto civilistico di cui all’art. 1754 c.c., mentre con il termine “conciliazione” si alludeva ai procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito delle materie civili, commerciali e di lavoro.

Con il D.Lgs. n. 28/2010, si è arrivati a una netta distinzione tra mediazione, intesa come il procedimento volto alla risoluzione di una lite, e conciliazione, intesa come il risultato di tale procedimento. In Italia si distingue la conciliazione giudiziale affidata a un magistrato (conciliazione endoprocessuale) dalla conciliazione extragiudiziale, nella forma della conciliazione amministrata.

Un ruolo importante è svolto dalle Camere di Commercio (a partire dalla legge n. 580 del 1993, che le ha riformate) e dal Regolamento di Conciliazione adottato da Unioncamere. Il creatore del Sistema Nazionale di Conciliazione per le Camere di Commercio Italiane e per tutte le Prefetture UTG è stato il prof. Mario Quinto (Roma, 30.06.1947–13.12.2016), ideatore della disciplina di studio “Consensuologia” e da molti considerato il padre della mediazione in Italia.

La sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012 della Corte Costituzionale ha imposto il passaggio dalla “giurisdizione condizionata”, che proponeva un “filtro” d’accesso alla giustizia civile attraverso l’obbligo di un tentativo stragiudiziale preventivo, alla libera facoltà di utilizzare lo strumento in forma di mediazione volontaria. La Consulta ha dichiarato illegittimo, per eccesso di delega legislativa, il D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione.

Rispetto a un procedimento giudiziario, la mediazione si distingue per tempi normalmente più brevi, per uno svolgimento riservato e non pubblico, e per il controllo che le parti mantengono sulla risoluzione della lite — a differenza dei sistemi di giustizia contenziosa, dove la decisione spetta a un giudice o a una giuria.

L’Italia ha recepito la direttiva europea con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (“decreto sviluppo”) ha introdotto conseguenze sanzionatorie per la parte che non accetta la proposta del mediatore; con la sentenza del 6 dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale l’obbligatorietà del tentativo di mediazione, sancendone la natura volontaria.

L’istituto della mediazione obbligatoria è stato riproposto con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (“decreto del fare”), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Nella formulazione attuale è obbligatorio soltanto il primo incontro preliminare di programmazione della procedura, con partecipazione assistita da un avvocato, gratuita se non si raggiunge un accordo.

Caratteristiche dell’istituto

La mediazione civile, chiamata in ambito internazionale anche “facilitation” o “conciliation”, è una forma di Alternative Dispute Resolution (ADR), finalizzata alla deflazione del sistema giudiziario rispetto al carico degli arretrati: rappresenta uno dei pilastri della riforma del processo civile italiano.

Ha lo scopo di condurre le parti a una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore — un soggetto professionale, qualificato e imparziale — che assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole e nella formulazione di una proposta di risoluzione, senza però avere alcun potere di emettere soluzioni vincolanti: il controllo sul contenuto dell’accordo finale resta alle parti.

Il decreto distingue nettamente la mediazione civile, intesa come attività finalizzata alla composizione della controversia, dalla conciliazione, intesa come il risultato di tale attività — sottolineando come la mediazione sia uno strumento innovativo di portata generale per tutte le controversie civili e commerciali.

La procedura è informale: le parti possono partecipare agli incontri nel modo che ritengono più opportuno, e il mediatore può ad esempio ascoltarle separatamente per individuare il percorso più utile alla soluzione. L’informalità non priva le parti delle garanzie di equo bilanciamento delle rispettive posizioni.

È inoltre una procedura rapida — deve concludersi entro 3 mesi dall’avvio — e conveniente, con tariffe dei mediatori e costi di segreteria commisurati al valore della controversia.

Tipi e tipologie di mediazione

Tipi di mediazione

  • Mediazione civile
  • Mediazione culturale
  • Mediazione didattica
  • Mediazione familiare
  • Mediazione linguistica
  • Mediazione organizzativa
  • Mediazione penale
  • Mediazione sociale

Tipologie

La mediazione civile è sostanzialmente suddivisa in tre categorie:

  • facoltativa;
  • delegata o giudiziale;
  • obbligata.

La mediazione facoltativa è rimessa alla volontà delle parti, libere di farvi ricorso, di prospettare le soluzioni che ritengono più idonee, di abbandonare la procedura e di decidere se e come sottoscrivere un accordo.

La mediazione delegata (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) si ha quando il giudice — anche in appello — invita le parti a un tentativo di mediazione, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione della causa. Se tutte le parti accettano, il giudice rinvia la causa a un’udienza successiva al periodo previsto per la procedura (3 mesi), assegnando anche 15 giorni per la presentazione della domanda, se non già avviata.

La mediazione è obbligatoria in materia di:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

In questi casi la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato che deve informarla per iscritto sia della possibilità di procedere sia delle relative agevolazioni fiscali. In ogni altra materia, la mediazione può essere avviata su base volontaria, prima o durante il processo.

La figura e il ruolo del mediatore

Il corretto svolgimento della mediazione dipende dalla competenza del mediatore, garantita dalla sua imparzialità e professionalità. Il mediatore non deve limitarsi a “essere” imparziale, ma deve anche “apparire” tale, e sottoscrive un apposito accordo all’inizio della procedura.

Il D.Lgs. 28/2010 prevede che la mediazione sia affidata a soggetti in grado di garantire serietà ed efficienza: non più riservata a pochi soggetti individuati per legge, ma aperta a chiunque risponda ai requisiti amministrativi e regolamentari fissati dalla disciplina. La rispondenza è valutata dal Ministero della Giustizia, che accredita gli organismi richiedenti attraverso controlli amministrativi, contabili e regolamentari.

L’art. 16 del decreto disciplina anche la formazione dei mediatori, da svolgersi presso enti iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero, che vigila su serietà, adeguatezza della struttura e conformità dei programmi formativi.

Requisiti per iscriversi a un organismo di mediazione

  • diploma di laurea almeno triennale, ovvero iscrizione ad albo o collegio professionale;
  • frequenza di un corso per mediatori presso un ente di formazione iscritto nell’elenco ministeriale, con superamento della prova finale;
  • possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Per mantenere l’iscrizione

  • frequentare, per ogni biennio, un corso di aggiornamento di almeno 18 ore presso un ente di formazione iscritto nell’elenco ministeriale;
  • partecipare, per ogni biennio, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

Per la nomina di mediatori è necessario possedere i requisiti di professionalità previsti dal Regolamento dell’organismo; è inoltre possibile nominare co-mediatori o mediatori ausiliari, ove la particolarità della materia lo richieda.

Costi e benefici fiscali

I costi della mediazione

I costi del servizio di mediazione si dividono in:

  • Spese di avvio, corrisposte dalla parte istante al momento della domanda e dalla parte invitata se decide di partecipare: € 40,00 + IVA per controversie da € 0 a € 251.000, € 80,00 + IVA oltre tale soglia.
  • Spese di mediazione, da corrispondere almeno per metà prima dell’incontro e per il resto in conclusione del procedimento, prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione variano a seconda del valore della controversia, ai sensi del codice di procedura civile:

Spese di mediazione per scaglione di valore (importi al netto dell’IVA)
Valore della controversiaSpese
fino a € 1.000€ 86
da € 1.001 a € 5.000€ 172
da € 5.001 a € 10.000€ 320
da € 10.001 a € 25.000€ 480
da € 25.001 a € 50.000€ 800
da € 50.001 a € 250.000€ 1.332
da € 250.001 a € 500.000€ 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000€ 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000€ 5.200
oltre € 5.000.000€ 9.200

L’importo massimo per ciascuno scaglione può essere aumentato fino a un quinto in caso di particolare complessità, di successo della mediazione o di formulazione di una proposta (art. 11). Le spese comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri e dall’esito.

I benefici fiscali

Le parti che avviano una mediazione presso un organismo iscritto al Registro del Ministero possono beneficiare dell’esenzione degli atti da bolli e imposte, dell’esenzione dall’imposta di registro per l’accordo fino a un valore di 50.000.000 di euro, e di un credito d’imposta sulle spese di mediazione versate, fino a un massimo di € 500,00 in caso di accordo e di € 250,00 in mancanza di accordo.

Statistiche

Per monitorare la rilevanza dell’istituto e la qualità degli organismi di mediazione italiani, la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia raccoglie mensilmente i dati di tutti gli organismi pubblici e privati e ne pubblica, trimestralmente, le statistiche relative ai risultati.

Altri istituti finalizzati alla conciliazione delle controversie

Nell’ordinamento italiano esistono diversi istituti finalizzati alla conciliazione delle parti, spesso poco utilizzati quando lasciati facoltativi. La mediazione civile si distingue dall’arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.) perché il mediatore, a differenza dell’arbitro, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti a trovare da sole una soluzione.

L’Arb-Med fonde mediazione e arbitrato: le parti svolgono un arbitrato irrituale il cui lodo resta segreto fino al termine della successiva mediazione, e viene applicato solo se la mediazione fallisce. La Med-Arb è invece un accordo in cui le parti si obbligano a un successivo arbitrato — che può essere condotto dallo stesso mediatore — qualora la mediazione fallisca.

Tra gli organismi abilitati, un ruolo di rilievo è svolto dalle Camere di Commercio, attive nella mediazione dal 1993 (legge 29 dicembre 1993, n. 580) e nella formazione dei conciliatori secondo gli standard Unioncamere validi su tutto il territorio nazionale. Le Camere accreditate presso il Registro ministeriale sono attualmente 101, e godono di una corsia preferenziale per l’accreditamento prevista dal D.Lgs. 28/2010.

Fonte: Wikipedia, voce sulla mediazione civile.

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